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Federazione Non Udenti Veneto Onlus Sede di Venezia Data, 06 novembre 2004
Ai Sigg. Presidenti Federazioni provinciali Associazioni non udenti nel Veneto Vice presidenti Consiglieri Comitati Esecutivi Collegio dei Revisori Loro indirizzi
OGGETTO: PROMEMORIA DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI PER LE ASSOCIAZIONI NON UDENTI DI VOLONTARIATO FASE INIZIALE - Redigere Atto Costitutivo e Statuto dell’Associazione - Provvedere alla loro registrazione presso l’Ufficio Unico delle Entrate (in esenzione d’imposta di bollo e di registro) - Inviare richiesta di iscrizione all’Albo Regionale delle Associazioni di Volontariato presso gli uffici della Regione Veneto. (Il CdS offre assistenza gratuita) ASSICURAZIONELa legge 266/91 obbliga tutte le associazioni di volontariato a provvedere all’assicurazione dei soci volontari con copertura dei rischi derivanti da: - caso morte - caso invalidità permanente - caso infortuni e malattia - responsabilità civile L’obbligo può essere assolto anche mediante l’adesione a polizze collettive. LIBRI SOCIALI A FINI CIVILISTICI (non è necessaria bollatura e vidimazione iniziale) - Libro soci (con l’inserimento di cognome, nome, indirizzo e data d’iscrizione di tutti gli associati) - Libro verbali d’Assemblea (da compilare secondo le norme statutarie e comunque con la verbalizzazione almeno di un’assemblea all’anno con l’approvazione del bilancio consuntivo e l’eventuale nomina degli organi sociali in scadenza) - Libro verbali del Consiglio Direttivo (da compilare secondo le norme statutarie) - Libro dei Verbali delle riunioni del Collegio dei Revisori Contabili (ove previsto dallo Statuto) - Libro dei Verbali delle riunioni del Collegio dei Probiviri (ove previsto dallo Statuto) - Libro dei Verbali delle riunioni di eventuali altri organi sociali previsti dallo Statuto. LIBRO SOCI VOLONTARIAl fine di controllo dell’assolvimento dell’obbligo assicurativo di cui alla legge 266/91, l’Associazione è tenuta alla conservazione di un registro (vidimato) riportante i dati dei soci volontari e gli estremi delle coperture assicurative obbligatorie. CONTABILITA’La contabilità delle associazioni di volontariato può dirsi regolarmente assolta con la tenuta dei seguenti registri (anche in meccanografico): - Libro giornale mastro (o altro libro che permetta la tenuta delle scritture contabili con criteri cronologici e sistematici) - Libro inventari (dove è riportato il rendiconto economico-finanziario annuale e i dati patrimoniali rilevanti) Non vige l’obbligo della bollatura e vidimazione iniziale (ma solo della numerazione) BILANCIO- Il bilancio deve essere compilato ed approvato dall’Assemblea dei Soci entro 4 mesi dalla fine dell’esercizio sociale. - Il bilancio può essere compilato nella forma di Rendiconto economico-finanziario* - Il bilancio deve essere supportato da idonee pezze giustificative (scontrini, ricevute e fatture) relative alle spese effettuate. - L’associazione è tenuta alla conservazione della contabilità per 10 anni e, comunque, fino al termine dei controlli da parte degli Uffici finanziari. COLLABORAZIONILe associazioni possono avvalersi di: VOLONTARI- possono percepire esclusivamente rimborsi spese a piè di lista o chilometrici (uguali o inferiori alle tariffe Aci); - adempimenti: obbligo assicurativo (vedi sopra), compilazione note spese con allegati giustificativi per le spese sostenute. I rimborsi spese "forfetari" sono considerati a tutti gli effetti "compensi" e pertanto sono soggetti alle ritenute di legge (esclusi quelli realmente occasionali di importo massimo pari a lire 50.000). COLLABORATORI OCCASIONALI- si liquidano i compensi su presentazione di ricevuta (da conservare in contabilità) - sono soggetti a ritenuta d’acconto del 20% - l’associazione assume la veste di sostituto d’imposta (è lei tenuta al versamento delle ritenute effettuate) - l’associazione è tenuta a certificare annualmente al collaboratore i compensi erogati e le ritenute effettuate e versate - sono da inserire nel modello 770 dell’associazione (dichiarazione dei sostituti d’imposta) - sono da inserire nella dichiarazione dei redditi del collaboratore. COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI- bisogna regolarizzare il rapporto a fini previdenziali (iscrizione INPS ed INAIL) - l’associazione è tenuta ad elaborare dei prospetti paga che riportino i calcoli dell’erogato - l’associazione è tenuta a certificare annualmente al collaboratore i compensi erogati e le ritenute effettuate e versate mediante mod. CUD - sono soggetti a ritenuta fiscale secondo lo scaglione di reddito, a ritenute INPS (10 o 13%) e a liquidazione dei premi INAIL - l’associazione assume la veste di sostituto d’imposta e previdenziale (è lei tenuta al versamento delle ritenute effettuate) - sono da inserire nel modello 770 dell’associazione (dichiarazione dei sostituti d’imposta) - in presenza di altri redditi il collaboratore dovrà farsi calcolare il conguaglio e/o provvedere alla compilazione della denuncia dei redditi. LAVORO SUBORDINATO- è opportuno rivolgersi ad un professionista per la tenuta del personale dipendente subordinato. DICHIARAZIONI ANNUALIIRPEG si effettua dichiarazione solo se in presenza di redditi di natura commerciale IRAP si effettua dichiarazione solo se in presenza di redditi di natura commerciale OPPURE se l’associazione ha collaboratori retribuiti IVA si effettua dichiarazione solo se in presenza di operazioni di natura commerciale (e a seconda del regime Iva scelto) mod. 770 si effettua dichiarazione solo se l’associazione ha collaboratori retribuiti Per le modalità e le scadenze per la presentazione è bene rivolgersi a studi professionali o intermediari abilitati. Cordiali Saluti Il presidente - Rag. Stefano Faggian - |