UFFICIO
P.P.A./ROM Roma,
Servizio
Programmazione Assunzioni
e
Reclutamento
n.208/05
Nota Circolare
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Segretariato Generale
Roma
Direzione generale AA.GG. e personale
Loro sedi
Agli Enti pubblici
non Economici
(tramite i Ministeri Vigilanti)
Loro sedi
Agli Enti Pubblici (ex art. 70, D. Lgs. n. 165/2001)
Loro sedi
Alle Istituzioni universitarie
(tramite il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca)
Loro sedi
Agli Enti di ricerca
(tramite il Ministero dell’istruzione, dell’Università e
della Ricerca)
Roma
Al Consiglio di Stato
Ufficio del Segretariato Generale
Roma
Alla Corte dei Conti
Ufficio del Segretariato Generale
Roma
All’avvocatura generale dello Stato
Ufficio del Segretariato generale
Roma
Roma
Al Ministero dell’economia e finanze
Dipartimento della RGS-IGOP
Roma
All’INPDAP
Direzione Generale Entrate
Roma
All’INPS
Direzione centrale Sviluppo e Gestione
Risorse
Umane
Roma
E, p. c. All’Associazione nazionale comuni italiani
(ANCI)
All’Unione delle Province d’Italia
(UPI)
Loro sedi
OGGETTO: permessi
retribuiti di cui all’art. 33, commi 2 e 3
della legge n. 104/92.
Numerose richieste
di chiarimenti pervengono in ordine all’incidenza o meno, sulla 13°
mensilità, dei permessi retribuiti di
cui all’art. 33, commi 2 e 3 , della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge
quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone
handicappate).
Sull’argomento che
più volte è stato oggetto di incertezze
sul piano applicativo, si è ritenuto opportuno, in attesa che la materia venga
disciplinata in sede contrattuale, l’intervento da parte di questo Dipartimento
al fine di fornire alle amministrazioni un indirizzo univoco allo scopo di
evitare situazioni di discriminazione tra dipendenti pubblici che usufruiscono
del medesimo beneficio.
Con specifico riferimento
al lavoro pubblico si ritiene pertanto utile precisare quanto segue.
Come già accennato
in premessa, il punto nodale della questione riguarda l’incidenza o meno sul
calcolo dei ratei della tredicesima mensilità dei permessi retribuiti di cui all’art.
33, commi 2 e 3, della legge n. 104/92, che prevedono per i soggetti disabili,
nonché per i familiari che li assistono, due ore di permesso al giorno o tre
giorni di permesso al mese.
La rilevanza della
questione ha reso necessario da parte
di questo Dipartimento, il ricorso all’Avvocatura Generale dello Stato, per
l’acquisizione di un apposito parere.
Il predetto
organo, con nota n. 142615 del 2 novembre 2004 (di cui si allega copia),
nell’esprimersi in merito alla problematica, è giunto alla conclusione che
“…vista la ratio di tutela e protezione della normativa in esame a favore di
soggetti particolarmente deboli, tra cui i lavoratori familiari di persone
portatrici di handicap, e vista l’evidente finalità sociale delle disposizioni
esaminate, non si può non interpretare la normativa in esame, nel senso che la
tredicesima mensilità non subisce decurtazioni o riduzioni nell’ipotesi nella
quale un lavoratore scelga di fruire dei permessi disposti dal 2° e 3° comma
del citato art. 33. Del resto, analoga disciplina è direttamente seguita dal
legislatore in casi analoghi, come nell’ipotesi di periodi di assenza per
malattia ed infortunio, per gravidanza e puerperio e nel caso di congedo
matrimoniale.”
Alla luce di
quanto sopra rappresentato e in aderenza al parere dell’Avvocatura Generale
dello Stato, lo scrivente Dipartimento ritiene di poter affermare che la
fruizione dei permessi retribuiti, di cui all’art. 33, commi 2 e 3, della legge
n. 104/92, non comporta alcuna riduzione sulla tredicesima mensilità.
Il Direttore dell’Ufficio
Francesco Verbaro