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Associazione Italiana Non Udente Federazione Non Udenti Veneto Onlus Sede di Venezia Iter amministrativo della costituzione e iscrizione al registro regionale delle organizzazione di volontariato. Con riferimento dell' e-mail precedente, comunicazioni con i GRUPPI SORDI NELL'ITALIA che trasmettono i messaggi, per opportunità conoscenza all'Associazione in cui oggetto, con le quali abbiamo comunicato, per avere lo statuto, a mio parere conviene partecipare alla vostra/loro riunione facendo presente che già avete/hanno un gruppo, se vuole seguire del nostro statuto elaborato dalla questa Regione del Veneto e che lo statuto per voi l'organizzazione del volontariato, deve basarsi e recarsi sulla Regione di ogni nel vostro/loro paese sull'autonomia giuridica e economica delle varie associazioni, penso che una buona l'organizzazione del tipo di volontariato di diritto ONLUS, possa aiutare a perseguire i VS/obiettivi, cui nel contempo:
Vi faccio gli auguri, che se la VS, vuole nascere come Organizzazione di volontariato e iscriversi poi al registro regionale. Cordiali Saluti Il Presidente - Rag. Stefano Faggian - ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Legge 383/2000 Capo II REGISTRI E OSSERVATORI DELL'ASSOCIAZIONISMO Sezione I Registri nazionale, regionali e provinciali Art. 7. (Registri) 1) Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali e' istituito un registro nazionale al quale possono iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge, le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, costituite ed operanti da almeno un anno. Alla tenuta del registro si provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.2) Per associazioni di promozione sociale a carattere nazionale si intendono quelle che svolgono attivita' in almeno cinque regioni ed in almeno venti province del territorio nazionale.3) L'iscrizione nel registro nazionale delle associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale e dei circoli affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici connessi alla iscrizione nei registri di cui al comma 4.4) Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, rispettivamente, registri su scala regionale e provinciale, cui possono iscriversi tutte le associazioni in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, che svolgono attivita', rispettivamente, in ambito regionale o provinciale.
Registro nazionale: come fare a iscriversi
di Carlo Mazzini (redazione@vita.it)
02/04/2001 Un'associazione che vuole essere promossa "di livello nazionale" deve darsi una struttura federativa o centralizzata. Esaminiamo i due modelli e i loro vantaggi
Faccio parte di una associazione riconosciuta con sede e organi a Roma; per poterci iscrivere all'albo nazionale delle associazioni di promozione sociale dobbiamo ampliare la nostra attività a 20 province. Come possiamo fare per aprire dei comitati provinciali conservando gli organi centrali e quindi non dover duplicare l'assemblea dei soci, i revisori dei conti, ecc.? Fernando Capradossi email (CB)
Risponde Carlo Mazzini
La legge 383 dello scorso anno disciplina le associazioni di promozione sociale e rappresenta il risultato di un lavoro coordinato dal ministero per la Solidarietà sociale e partecipato da rappresentanti del Terzo settore e da diversi esperti del settore. Diciamo subito che è, a nostro parere, una buona legge, sia per la portata ideale della stessa sia per ragioni pratiche: per come è stata strutturata e perché, in definitiva, si è cercato di anticipare e venire incontro ai bisogni tanto delle nascenti organizzazioni quanto di quelle già costituite. Come per tutte le leggi quadro, o istitutive di nuove fattispecie, la reale portata della norma si misura anche sulle successive disposizioni attuattive che regolano aspetti particolari e permettono la piena reversibilità degli aspetti pratici della legge sui soggetti interessati. Per ciò che concerne la norma in oggetto, gli articoli dal 7 al 10 regolano i principi istitutivi dei registri regionali e di quello nazionale. Ecco gli obblighi di ministero ed enti territoriali sono: il ministro per la Solidarietà sociale emana una norma regolatrice dell'iscrizione e cancellazione degli enti a livello nazionale; detto regolamento (ci è stato riferito da ambienti ministeriali) dovrebbe effettivamente vedere la luce entro i previsti 120 giorni (quindi entro fine aprile); inoltre le Regioni entro fine giugno dovrebbero emanare un regolamento per le organizzazioni iscritte a livello locale. Ciò che risulta logico - e per esperienza -è che nessuno possa iscriversi a registri di per sé non esistenti perché previsti, ma non regolamentati nei loro aspetti procedurali. L'articolo 7 - e veniamo al focus del quesito - al secondo comma recita che sono associazioni di promozione sociale a carattere nazionale quelle che: "svolgono attività in almeno cinque regioni e in almeno venti province del territorio nazionale". Rileviamo come ambedue le condizioni siano necessarie e debbano contemporaneamente sussistere. Le suddette organizzazioni devono prevedere statutariamente un ordinamento interno ispirato a principi democratici e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati (art 3, c. 1, lett. f), tale disposizione porta a prefigurare due possibilità distinte di costituzione di associazione nazionale. La prima è quella federativa, in essa si prevede una pluralità di soggetti autonomi sia dal punto di vista patrimoniale che decisionale. In tal caso ci troveremmo di fronte ad almeno 20 associazioni distinte con altrettanti organi di governo (consigli), di controllo (revisori e/o probiviri), e assembleari. L'altra ipotesi è che le 20 entità siano un tutt'uno con l'associazione nazionale e ne rappresentino solo espressioni locali con limitata autonomia. Questa fattispecie è prevista e fattibile, ma non è detto che sia la più agevole. Per il principio di ordinamento interno democratico, appare difficile - nei fatti - affermare che un'associazione "centralizzata" garantisca il diritto di tutti i soci, per fare un esempio, a intervenire direttamente e non per delega ad assemblee per il cui svolgimento sarebbe necessario affittare stadi, capannoni o altre strutture ricettive di tale dimensione. Il ministero si è affrettato ad aggiungere al suddetto articolo 3 che per alcune associazioni potranno prevedersi deroghe al principio di democrazia e uguaglianza. Ben si capisce come la questione non sia facilmente risolvibile, suggerirei di seguire con attenzione l'evoluzione della regolamentazione da parte del ministero per la Solidarietà sociale, aspettandosi eventuali integrazioni del ministero delle Finanze, che già si è espresso in tema di diritto di delega e di democraticità delle strutture associative (Circ. 124E '98). È bene chiedersi quale grado di libertà operativa si voglia concedere agli organismi locali; anche sulla capacità e la disponibilità di confrontarsi tra soggetti distinti potrebbe misurarsi la forza di un'idea vincente e solidale.
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