ASSOCIAZIONE ITALIANA NON UDENTE ONLUS Tv 0497

SEDE DI VENEZIA

FEDERAZIONE NON UDENTI VENETO ONLUS Ve 0525

SEDE DI VENEZIA

Via Torino 88 C.P.10 Mestre VE

Ai Sigg. Presidenti

delle Associazioni aderenti

sordi nel Veneto.

L.L. indirizzi

BOLLETTINO UFFICIALE n. 6/2005

 

IVA AL 4% E DETRAZIONE IRPEF

PER L'ACQUISTO DI SUSSIDI TECNICI ED INFORMATICI

Per cui si chiede specifica prescrizione autorizzativa ai fini dell'applicazione dell'IVA agevolata al 4% e la certificazione attestante che gli stessi sono rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione ai fini della detrazione IRPEF, degli ausili tecnici informatici dalla A alla Z (A ... B ... Cellulare ... D ... E ... F ... G ... H ... I … L ... M ... N ... O ... P ... Q ... R ... S .... Televisore ... U …V... Z).

Nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 77 del 2 aprile 1998 è stato pubblicato il decreto del Ministero delle Finanze 14 marzo 1998 (senza numero), concernente la determinazione delle condizioni e delle modalità alle quali è subordinata l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 4% per gli acquisti e le cessioni di sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione sociale dei soggetti portatori di handicap. Il testo dice: "Alle cessioni ed importazioni dei sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all'art.3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta sul valore aggiunto si applica nella misura del 4%. Si considerano sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere la riabilitazione, e a facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, il controllo dell'ambiente e l'accesso all'informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio. I soggetti portatori di handicap, ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 4%, (…) producono il certificato attestante l'invalidità funzionale permanente rilasciato dall'unità sanitaria locale competente e la specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell'azienda sanitaria locale di appartenenza (…). La documentazione prevista nel precedente comma è prodotta al cedente anteriormente all'effettuazione della cessione ovvero all'ufficio doganale all'atto della presentazione della dichiarazione di importazione".

In sintesi, per beneficiare della riduzione IVA al 4% occorre, oltre al certificato di sordomutismo, il certificato di handicap di cui all'art. 3 della legge n. 104/92 (non è necessario che l'handicap sia riconosciuto grave) nonché una prescrizione autorizzativa rilasciata da un medico specialista dell'azienda sanitaria locale di appartenenza, da cui risulti che il sussidio prescelto, in relazione alla menomazione dell'udito e/o del linguaggio, può facilitare la riabilitazione, la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, il controllo dell'ambiente o l'accesso all'informazione e alla cultura.

La riduzione IVA, quindi, potrà essere chiesta per tutte le apparecchiature e i dispositivi, non compreso nel nomenclatore-tariffario delle protesi, per i quali sia dimostrabile la loro utilità in relazione all'handicap uditivo, come il fax, il personale computer, il modem, il DTS (in aggiunta a quello già fornito dalla USL), il televisore provvisto di televideo, il telefono cellulare e quanto altro messo a disposizione dalla tecnologia.

 

 

 

Agenzia Entrate 2005

UNICO PERSONE FISICHE 2005 Fascicolo 1

DICHIARAZIONE DELLE PERSONE FISICHE - PERIODO DI IMPOSTA 2004

OMISSIS

     

  • spese per sussidi tecnici informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità d’integrazione dei portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell’art. 3 della L. n. 104 del 1992. Sono tali ad esempio, le spese sostenute per l’acquisto di un fax, un modem, un computer o un sussidio telematico (rigo RP3);

OMISSIS

 

 

 

Agenzia Entrate 2005

Guida alle agevolazioni per i disabili

Aggiornata con la legge finanziaria 2005

OMISSIS

L’ALIQUOTA AGEVOLATA PER I SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI Si applica l’aliquota Iva agevolata al 4% ai sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei portatori di handicap di cui all’articolo 3 della legge n. 104 del 1992. Rientrano nel beneficio le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, sia di comune reperibilità, sia appositamente fabbricati. Deve inoltre trattarsi di sussidi da utilizzare a beneficio di persone limitate (o anche impedite) da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio e per conseguire una delle seguenti finalità:

a) facilitare

- la comunicazione interpersonale

- l’elaborazione scritta o grafica

- il controllo dell’ambiente

- l’accesso all’informazione e alla cultura

b) assistere la riabilitazione.

OMISSIS

 

 

 

 

Agenzia Entrate 2005

MODELLO 730/2005

Redditi 2004

ISTRUZIONE PER LA COMPILAZIONE

OMISSIS

Nel rigo E3 indicare le spese sostenute per mezzi necessari per l’accompagnamento, la deambulazione, la locomozione, il sollevamento e quelle per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori di handicap, individuati ai sensi dell’ art. 3 della L. 5 febbraio 1992, n.104 (cioè coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione), per le quali la detrazione spetta sull’intero importo. Sono tali non solo i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della L. n.104 del 1992, ma anche tutti coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc. I grandi invalidi di guerra di cui all’art.14 del T.U. n. 915 del 1978 ed i soggetti ad essi equiparati sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della L. n. 104 del 1992. In tal caso è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici. I soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell’art. 3 della L. n. 104 del 1992 possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore).

OMISSIS

 

 

 

 BOLLETTINO UFFICIALE n. 5/2005 Decreto Ministeriale - Ministero delle Finanze - 14 marzo 1998

Associazione Italiana Non Udente Onlus

Federazione Non Udenti Veneto Onlus

sede di Venezia

Il Presidente

- Rag. Stefano Faggian -

www.nonudentivenetosociale.it