
Costituzione Italiana entrata in vigore il 01.01.1948:
"…diritto di associarsi liberamente…"
Svolge attività di volontariato L. 266/91 riconosciuta dalla Repubblica Italiana
Federazione Non Udenti Veneto
Onlus
Sede di Venezia
Fondata nel 2002 VE 0525
Associazione Italiana Non Udente
Onlus
Sede di Venezia
Fondata nel 2001 TV 0497
che ha per scopo l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicap sensoriali
ASSOCIAZIONE SAN MARCO FONDATA 1920
Assistenza e beneficenza per non udenti di cui alla legge 17 luglio 1890 n.6972
Corrispondenza postale
Via Torino 88 C.P.10 Mestre VEAi Sigg. Presidenti
delle Associazioni aderenti
sordi nel Veneto.
L.L. indirizzi
BOLLETTINO UFFICIALE n. 7/2005
LA PERSONA NON UDENTE SENSORIALE HANDICAPPATA MAGGIORENNE IN SITUAZIONE DI GRAVITA'
Legge 104/92 art. 3 comma 1 e/o comma 3.
LA LEGGE 162/98 HA DATO UNA GRANDE OPPORTUNITA’ CON LA DICHIARA DELLA LEGGE 104/92 ART. 3 ALLA PERSONA NON UDENTE DI SENSORIALE HANDICAPPATA MAGGIORENNE IN SITUAZIONE DI GRAVITA' in cui COMMA 1 e/o COMMA 3.
ricordatevi che la giunta regionale veneto delibera ogni anno
(clicca qui) questo intervento rivolto alle spese di interprete (forma indiretta), allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone sorde grave (art 3 comma 1 e/o comma 3) limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, tipo robotico interpretatore le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia";Legge 21 maggio 1998, n. 162
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 1998
Art.1.
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104
"1-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono organizzare servizi e prestazioni per la tutela e l'integrazione sociale dei soggetti di cui al presente articolo per i quali venga meno il sostegno del nucleo familiare";
b) all'articolo 39, comma 2, all'alinea, dopo le parole: "possono provvedere" sono inserite le seguenti: ", sentite le rappresentanze degli enti locali e le principali organizzazioni del privato sociale presenti sul territorio,"; c) all'articolo 39, comma 2, dopo la lettera l), sono aggiunte le seguenti:
"l-bis) a programmare interventi di sostegno alla persona e familiare come prestazioni integrative degli interventi realizzati dagli enti locali a favore delle persone
con handicap di particolare gravità, di cui all'articolo 3, comma 3, mediante forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di 24 ore, provvedendo alla realizzazione dei servizi di cui all'articolo 9, all'istituzione di servizi di accoglienza per periodi brevi e di emergenza, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 8, comma 1, lettera i), e 10, comma 1, e al rimborso parziale delle spese documentate di assistenza nell'ambito di programmi previamente concordati;l-ter) a disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e
grave limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia";d) dopo l'articolo 41 sono inseriti i seguenti:
"Art. 41-bis (Conferenza nazionale sulle politiche dell'handicap). - 1. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, promuove indagini statistiche e conoscitive sull'handicap e convoca ogni tre anni una conferenza nazionale sulle politiche dell'handicap alla quale invita soggetti pubblici, privati e del privato sociale che esplicano la loro attività nel campo dell'assistenza e della integrazione sociale delle persone handicappate. Le conclusioni di tale conferenza sono trasmesse al Parlamento anche al fine di individuare eventuali correzioni alla legislazione vigente.
Art. 41-ter (Progetti sperimentali ). - 1. Il Ministro per la solidarietà sociale promuove e coordina progetti sperimentali aventi per oggetto gli interventi previsti dagli articoli 10, 23, 25 e 26 della presente legge.
2. Il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i criteri e le modalità per la presentazione e la valutazione dei progetti sperimentali di cui al comma 1 nonché i criteri per la ripartizione dei fondi stanziati per il finanziamento dei progetti di cui al presente articolo".
2.Il decreto del Ministro per la solidarietà sociale di cui all'articolo 41-ter, comma 2 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, introdotto dal comma 1, lettera d), del presente articolo, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.Art. 2
Verifica delle prestazioni erogate
1.Le regioni, secondo quanto previsto dall'articolo 41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, comunicano al Ministro per la solidarietà sociale lo stato di attuazione degli interventi previsti dall'articolo 39, comma 2, lettere l-bis) e l-ter), della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge, gli obiettivi conseguiti, nonché le misure urgenti da attuare per migliorare le condizioni di vita delle persone affette da handicap grave nel territorio regionale. Qualora, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni non abbiano provveduto all'impegno contabile delle quote di competenza, nei limiti delle disponibilità assegnate, ai sensi dell'articolo 3, il Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede alla riprogrammazione delle risorse assegnate e alla conseguente ridestinazione alle regioni.Art. 3.
Copertura finanziaria
1. Per l'attuazione delle misure previste dall'articolo 39, comma 2, lettere l-bis ) e l-ter), della legge
5 febbraio 1992, n. 104, introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 1998, di lire 60 miliardi per l'anno 1999 e di lire 59 miliardi a decorrere dall'anno 2000, da ripartire tra le regioni ai sensi dell'articolo 42, comma 2, della citata legge n. 104 del 1992, tenuto conto del numero di persone con handicap di particolare gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della medesima legge n. 104 del 1992.2. Per l'attuazione delle misure previste dagli articoli 41-bis e 41-ter
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 7 miliardi per l'anno 1998 e di lire 46 miliardi per l'anno 1999.3. Agli oneri di cui alla presente legge, pari a lire 37 miliardi per l'anno 1998, a lire 106 miliardi per l'anno 1999 e a lire 59 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
LEGGE 104/92
"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate."
(Pubblicata in G. U. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.)
Art. 1
Finalità. - 1. La Repubblica:
a)garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;
b)previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;
c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e
sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata;OMISSIS
Art. 3
Soggetti aventi diritto.
In cui la persona non udente handicappata grave legge 162/98
Legge 104/92 art 3 comma 1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o
sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.OMISSIS
In cui la persona non udente handicappata grave legge 162/98
Legge 104/92 art. 3 comma 3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
OMISSIS
Art. 8
Inserimento ed integrazione sociale.
1. L'inserimento e l'integrazione sociale della persona handicappata si realizzano mediante:
a) interventi di carattere socio-psico-pedagogico, di assistenza sociale e sanitaria a domicilio, di aiuto domestico e di tipo economico ai sensi della normativa vigente, a sostegno della persona handicappata e del nucleo familiare in cui è inserita;
b) servizi di aiuto personale alla persona handicappata in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale;
c) interventi diretti ad assicurare l'accesso agli edifici pubblici e privati e ad eliminare o superare le barriere fisiche e architettoniche che ostacolano i movimenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;
d) provvedimenti che rendano effettivi il diritto all'informazione e il diritto allo studio della persona handicappata, con particolare riferimento alle dotazioni didattiche e tecniche, ai programmi, a linguaggi specializzati, alle prove di valutazione e alla disponibilità di personale appositamente qualificato, docente e non docente;
e) adeguamento delle attrezzature e del personale dei servizi educativi, sportivi, di tempo libero e sociali;
f) misure atte a favorire la piena integrazione nel mondo del lavoro, in forma individuale o associata, e la tutela del posto di lavoro anche attraverso incentivi diversificati;
g) provvedimenti che assicurino la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato e la organizzazione di trasporti specifici;
h) affidamenti e inserimenti presso persone e nuclei familiari;
i) organizzazione e sostegno di comunità alloggio, case-famiglia e analoghi servizi residenziali inseriti nei centri abitati per favorire la deistituzionalizzazione e per assicurare alla persona handicappata, priva anche temporaneamente di una idonea sistemazione familiare, naturale o affidataria, un ambiente di vita adeguato;
l) istituzione o adattamento di centri socioriabilitativi ed educativi diurni, a valenza educativa, che perseguano lo scopo di rendere possibile una vita di relazione a persone temporaneamente o permanentemente handicappate, che abbiano assolto l'obbligo scolastico, e le cui verificate potenzialità residue non consentano idonee forme di integrazione lavorativa. Gli standard dei centri socio-riabilitativi sono definiti dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
m) organizzazione di attività extrascolastiche per integrare ed estendere l'attività educativa in continuità ed in coerenza con l'azione della scuola.
Art 9
Servizio di aiuto personale.
- 1. Il servizio di aiuto personale, che può essere istituito dai comuni o dalle unità sanitarie locali nei limiti delle proprie ordinarie risorse di bilancio, è diretto ai cittadini in temporanea o permanente
grave limitazione dell'autonomia personale non superabile attraverso la fornitura di sussidi tecnici, informatici, protesi o altre forme di sostegno rivolte a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei cittadini stessi, e comprende il servizio di interpretariato per i cittadini NON UDENTI
Art. 10
Interventi a favore di persone con handicap in situazione di gravità.
- 1. I comuni, anche consorziati tra loro o con le province, le loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle competenze in materia di servizi sociali loro attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 , possono realizzare con le proprie ordinarie risorse di bilancio, assicurando comunque il diritto alla integrazione sociale e scolastica secondo le modalità stabilite dalla presente legge e nel rispetto delle priorità degli interventi di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, comunità-alloggio e centri socioriabilitativi per persone con handicap in situazione di gravità.
OMISSIS
Art. 33
Agevolazioni.
OMISSIS
comma 6. La persona
handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso. (7bis)(7quater)OMISSIS
OMISSIS
Guida alle agevolazioni per i disabili
OMISSIS
REGOLE PARTICOLARI PER I DISABILI CON RIDOTTE O IMPEDITE CAPACITÀ MOTORIE MA NON AFFETTI DA GRAVE LIMITAZIONE ALLA CAPACITÀ DI DEAMBULAZIONE
Come precedentemente illustrato, alle persone pluriamputate o la cui disabilità motoria comporti una grave limitazione nella capacità di deambulazione è consentito di accedere alle agevolazioni sui veicoli, a prescindere dall’adattamento del veicolo, se versano nella condizione di "particolare gravità" prevista dal comma 3 dell’articolo 3 della legge 104/92. Se queste condizioni personali non si configurano, ma sussiste comunque la disabilità motoria, gli interessati sono ammessi alle agevolazioni auto descritte nei paragrafi precedenti a condizione di utilizzare veicoli adattati. Va detto che non è necessario che il disabile fruisca dell’indennità di accompagnamento.
Ai sensi dell’articolo 3 della legge 104/92, per disabile secondo la definizione generale, contenuta nel comma 1 dello stesso articolo 3, deve intendersi "colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione".OMISSIS
Legge 8 novembre 2000, n. 328
"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2000 - Supplemento ordinario n. 186
OMISSIS
Art. 24.
(Delega al Governo per il riordino degli emolumenti derivanti da invalidità civile, cecità e sordomutismo)
OMISSIS
comma 3) indennità per favorire la vita autonoma
e la comunicazione, commisurata alla gravità, nonché per consentire assistenza e sorveglianza continue a soggetti con gravi limitazioni dell’autonomia. A tale indennità afferiscono gli emolumenti concessi, alla data di entrata in vigore della presente legge, per gravi disabilità, totale non autosufficienza e non deambulazione, con lo scopo di rimuovere l’esclusione sociale, favorire la comunicazione e la permanenza delle persone con disabilità grave o totale non autosufficienza a domicilio, anche in presenza di spese personali aggiuntive. L’indennità può essere concessa secondo le seguenti modalità tra loro non cumulabili:OMISSIS
h) revisione e snellimento delle procedure relative all’accertamento dell’invalidità civile e alla concessione delle prestazioni spettanti, secondo il principio della unificazione delle competenze, anche prevedendo l’istituzione di uno sportello unico; revisione dei criteri e dei requisiti che danno titolo alle prestazioni di cui al presente articolo,
tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, nonché dalla Classificazione internazionale dei disturbi, disabilità ed handicap – International classification of impairments, disabilities and handicaps (ICIDH), adottata dall’Organizzazione mondiale della sanità; definizione delle modalità per la verifica della sussistenza dei requisiti medesimi.OMISSIS
la persona sorda GRAVE
il verbale di accertamento del certificato di invalidità "sordomuto" e che attesi la loro condizione, il diritto a fruire dell'indennità di comunicazione (di cui alla legge n. 508 del 1998) derivata da disabilita sensoriale dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave.
Associazione Italiana Non Udente
Federazione Non Udenti Veneto
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DIFESA SOCIALE N. 4 ANNO 1995
SORDOMUTISMO ED HANDICAP APPROCCIO MEDICO LEGALE ALLA VALUTAZIONE DEL SORDOMUTISMO SECONDO I DISPOSTI DELLA LEGGE 104/92
Se autonomia personale, quindi, non significa semplicemente capacità di deambulare o di spostarsi autonomamente, ma è da intendersi come capacità di compiere tutte quelle attività proprie della "persona", come individuo singolo e come entità capace di rapportarsi con gli altri, nella componente "relazione" di tale capacità trovano cittadinanza, chiaramente, le possibilità del soggetto di comunicare, di essere quindi sia soggetto sia oggetto di comunicazione. Non vi è dubbio che relativamente a tale ultima indicazione il sordomuto, purché completamente incapace di comunicazione verbale, si trovi nella necessità di assistenza permanente nella sfera relazionale.
Istituto di Medicina Legale - Università degli Studi di Ancona
Dott. Mariano Cingolani
RICORDATEVI DELLA LEGGE 162/98 CHE HA APPORTATO IMPORTANTI DICHIARAZIONE ALLA LEGGE 104/92 ART. 3 COMMA 1 E/O COMMA 3 FORME DI HANDICAP SONO STATE CONSIDERATI COME FORME GRAVI, SENZA PIU’ DISTINZIONI TRA FORME PIU’ O MENO GRAVI di "NON UDENTE MAGGIORENNE HANDICAP GRAVE"
Vocabolario
Cosa vuol dire: in forma diretta???
Cosa vuol dire: in forma indiretta???
Questi principali punti di forza che caratterizzano l’intervento lo distanziandolo dal vecchio modello assistenzialistico: il piano (per scelta della persona con disabilità e della famiglia) oltre che in forma diretta dal Comune (dove il Servizio sceglie il personale e gestisce gli aspetti burocratici), può essere gestito in forma indiretta per il Comune: la famiglia sceglie l’operatore di sua fiducia, collabora e coprogetta coi Servizi, che hanno il compito di verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia. Per adempiere agli adempimenti legati all’assunzione la famiglia (o la persona disabile) si può avvalere o di una cooperativa sociale (o di liberi professionisti), o gestire con contratti di lavoro domestico (CCNL). Tale meccanismo di scelta si rivela di promozione e garanzia della qualità del servizio alla persona, rappresenta un punto di forza e in molti casi fattore determinante nella decisione di voler realizzare un piano personalizzato.
Domande e Risposte
Questo archivio, mantenuto da me con la collaborazione degli autori dei vari documenti, contiene una versione il più possibile aggiornata delle FAQ (Frequently Asked Questions o Domande Più Richieste) sorde in tutta Italia. Leggendo i documenti qui riportati potrete risolvere molti dei vostri problemi, grazie all'esperienza di chi li ha avuti prima di voi.
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Si rilascia il presente BOLLETTINO UFFICIALE N. 7/2005 a richiesta dell'interessato/a, su carta libera per gli usi consentiti.
BOLLETTINO UFFICILE N. 7/2005
LA PERSONA NON UDENTE SENSORIALE HANDICAPPATA MAGGIORENNE IN SITUAZIONE DI GRAVITA' Legge 104/92 art. 3 comma 1 e/o comma 3. Dell'Organizzazione di Volontariato per le Politiche sociali alle associazioni sordi. La riproduzione dei contenuti è libera, previa autorizzazione dell'Associazione Italiana Non Udente Onlus e Federazione Non Udenti Veneto Onlus con sede di Venezia. I diritti degli autori appartengono ai legittimi proprietari è espressamente vietato il loro utilizzo. Alcuni commenti sono di proprietà dell'inserzionista.
(Relazione tenuta dal Presidente Stefano Faggian dell'Associazione Italiana Non Udente Onlus e Federazione Non Udenti Veneto Onlus con sede di Venezia)
SI INVITANO TUTTE LE ASSOCIAZIONI ADERENTI ALLA FEDERAZIONE NON UDENTI VENETO A DARE LA MASSIMA DIFFUSIONE AL PRESENTE BOLLETTINO UFFICIALE 7/2005 AI SOCI E ALLE LORO FAMIGLIE.
E' GRADITA L'OCCASIONE PER INVIARVI A VOI TUTTI, ASSOCIAZIONI SORDI E DISABILI I PIU' CORDIALI SALUTI.
IL PRESIDENTE
(Stefano Faggian)

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